Titolo II

Art. 37

In vigore dal 31 dic 1980
Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell' del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio
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Art. 37 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo