Titolo II
Art. 37
In vigore dal 31 dic 1980
Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell' del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-37