Titolo II

Art. 33

In vigore dal 31 dic 1980
All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma: Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l'ammontare delle plusvalenze realizzate dovrà essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati degli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l'ammontare della plusvalenza realizzata nell'apposito registro previsto dal terzo comma dell' del citato decreto. All'atto del reinvestimento della plusvalenza dovrà essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell'art. 68 del presente decreto, l'ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residui ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-33

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Art. 33 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo