Titolo II
Art. 40
In vigore dal 31 dic 1980
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente:
Per le operazioni a premio l'accantonamento è deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-40