Titolo II

Art. 40

In vigore dal 31 dic 1980
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente: Per le operazioni a premio l'accantonamento è deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-40

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Art. 40 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo