Titolo III

Art. 44

In vigore dal 31 dic 1980
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Nell' il n. 6) è soppresso; Nell', secondo comma, il richiamo al n. 6) dell' è soppresso; All' sono aggiunti i seguenti commi: "Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell' è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell' della legge citata nel precedente comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-44

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Art. 44 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo