Art. 36
Titolo II

Art. 36

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In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente: "I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell'art. 55".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-36