Titolo I
Art. 26
In vigore dal 31 dic 1980
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 73 è aggiunto il seguente:
"Art. 73-bis - Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti. - Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pazzi staccati.
L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
Ai produttori o importatori che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita IVA o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione è ridotta ad un quarto se per la relativa cessione è stata emessa fattura.
Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-26