Titolo I
Art. 23
In vigore dal 31 dic 1980
Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: Art. 66-bis - Pubblicazione degli elenchi di contribuenti. - Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni biennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
Gli stessi uffici pubblicano inoltre un elenco contenente i nominativi dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-23