Art. 7

In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 717 e 718, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 717. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport ha sede presso l'istituto di fisiologia umana e conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport. La scuola si propone: a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e medici applicati nel campo delle scienze dell'educazione fisica e dello sport; b) di preparare, sotto l'aspetto teorico e pratico, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 718. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 719. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) fisiologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) antropometria e auxologia; 5) psicologia applicata allo sport; 6) storia dell'educazione fisica e dello sport; 7) sistematica delle attività sportive-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: 8) fisiologia dell'esercizio fisico; 9) biomeccanica dell'esercizio fisico; 10) metodologia dell'allenamento sportivo; 11) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva; 12) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva I; 13) farmacologia e tossicologia del doping; 14) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; 15) traumatologia degli sport. 3° Anno: 16) fisiologia applicata agli sport; 17) valutazione funzionale dello sportivo; 18) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II; 19) fisioterapia e rieducazione funzionale; 20) rianimazione e pronto soccorso; 21) medicina legale ed infortunistica applicata agli sport; 22) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari. Art. 720. - Gli insegnamenti clinici e specialistici possono svolgersi presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 721. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina dello sport, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-7

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Art. 7 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo