Art. 8
In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 725, 726 e 727, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
Art. 725. - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi e conferisce il diploma di specialistica in cardioangiochirurgia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 726. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.
2° Anno:
9) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
10) clinica chirurgica generale;
11) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
12) cardioangioradiologia I;
13) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
14) elementi di anestesia e rianimazione;
15) fisiopatologia respiratoria;
16) fisiopatologia cardiocircolatoria I;
17) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.
3° Anno:
18) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
19) cardioangioradiologia II;
20) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
21) semeiotica angiologica;
22) cardiologia medica I;
23) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
24) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
25) fisiopatologia cardiocircolatoria II;
26) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I.
4° Anno:
27) cardiologia medica I;
28) angiologia medica;
29) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
30) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
31) terapia intensiva I;
32) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
33) cardiochirurgia pediatrica I;
34) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II.
5° Anno:
35) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
36) terapia intensiva II;
37) cardiochirurgia pediatrica II;
38) assistenza meccanica cardiocircolatoria.
Art. 727. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-8