Art. 5
In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711, relativi alla prima scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in microbiologia (due scuole)
Art. 703. - Sono istituite presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia due scuole di specializzazione in microbiologia: la prima e la seconda scuola. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in microbiologia e, per i non laureati medici, il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.
Le scuole di specializzazione in microbiologia hanno lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.
Art. 704. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 705. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 706. - Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi per ciascuna scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)
1° Anno:
1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi;
2° Anno:
5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico e analisi statistica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)
3° Anno:
10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)
3° Anno:
10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.
4° Anno:
15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.
Art. 708. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 709. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 711. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-5