Art. 3
In vigore dal 29 ott 1980
Dopo l'art. 591, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in endocrinologia.
Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia
Art. 592. - La seconda scuola di specializzazione in endocrinologia ha sede presso la cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, annessa alla seconda clinica medica generale e terapia medica.
Il numero degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in endocrinologia (articoli 588-591).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-3