Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 ott 1980
Dopo l'art. 591, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in endocrinologia. Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 592. - La seconda scuola di specializzazione in endocrinologia ha sede presso la cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, annessa alla seconda clinica medica generale e terapia medica. Il numero degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in endocrinologia (articoli 588-591).
Storico versioni

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