Art. 6
In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 712, 713, 714, 715 e 716, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole)
Art. 712. - Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, la prima scuola ha sede presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso la cattedra di chirurgia vascolare. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 713. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 714. - Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:
quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la prima scuola;
quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 715. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno:
7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno:
11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.
4° Anno:
14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.
5° Anno:
20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
Art. 716. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-6