Art. 11
In vigore dal 29 ott 1980
Gli articoli 747, 748, 749, 750, 751, 752 e 753, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 747. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso e conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 748. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 749. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 750.- Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di centoventicinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 751. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.
2° Anno:
8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.
3° Anno:
16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.
4° Anno:
24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.
5° Anno:
32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.
Art. 752. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti nei limiti previsti dalla legge vigente.
Art. 753. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-18;636#art-11