Art. 9

In vigore dal 15 gen 1980
Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 65, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'. La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa. Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 250.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-9

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