Art. 4
In vigore dal 15 gen 1980
Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:
Nuovo
impianto Trasloco
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categoria A............. L. 180.000 L. 90.000
categoria B simplex......... " 150.000 " 90.000
categoria B duplex.......... " 115.000 " 65.000
categoria C............. " 180.000 " 90.000
Per le categorie B simplex e B duplex una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, è rateizzata in quattordici trimestralità senza alcuna maggiorazione.
Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 115.000 e L. 65.000.
Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.
A tal fine, in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell' del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:
a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 372.000/km;
b) per collegamenti realizzati su circuito in cavo L. 124.000/km.
Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-4