Art. 6
In vigore dal 15 gen 1980
Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:
categorie A e B.................. L. 1.000
categoria C.................... " 1.250
Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.
Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375.
In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L.
2.000.
Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-6