Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 gen 1980
Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura: categorie A e B.................. L. 1.000 categoria C.................... " 1.250 Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%. Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375. In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000. Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-6