Art. 11

In vigore dal 15 gen 1980
Salvo quanto previsto nei successivi , a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) --- --- Comunicazioni interurbane settoriali.. 1 168 Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km............. 1 75 da oltre 15 fino a 30 km...... 1 40 da oltre 30 fino a 60 km...... 1 21 da oltre 60 fino a 120 km...... 1 17,5 da oltre 120 fino a 240 km...... 1 16 oltre 240 km............. 1 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-11

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Art. 11 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo