Art. 12

In vigore dal 15 gen 1980
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) --- --- fino a 15 km............. 1 150 da oltre 15 fino a 30 km...... 1 80 da oltre 30 fino a 60 km...... 1 42 da oltre 60 fino a 120 km...... 1 35 da oltre 120 fino a 240 km...... 1 32 oltre 240 km............. 1 32
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo