Art. 12
In vigore dal 15 gen 1980
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi
risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
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fino a 15 km............. 1 150
da oltre 15 fino a 30 km...... 1 80
da oltre 30 fino a 60 km...... 1 42
da oltre 60 fino a 120 km...... 1 35
da oltre 120 fino a 240 km...... 1 32
oltre 240 km............. 1 32
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-12