Art. 16

In vigore dal 15 gen 1980
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 250 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione: Comunicazioni interurbane settoriali........... L. 50 Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km...................... L. 80 da oltre 15 fino a 30 km............... " 150 da oltre 30 fino a 60 km............... " 265 da oltre 60 fino a 120 km............... " 340 da oltre 120 fino a 240 km............... " 405 oltre 240 km...................... " 500
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Norme in materia di tariffe telefoniche. | Portale Normativo