Art. 16
In vigore dal 15 gen 1980
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 250 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:
Comunicazioni interurbane settoriali........... L. 50
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km...................... L. 80
da oltre 15 fino a 30 km............... " 150
da oltre 30 fino a 60 km............... " 265
da oltre 60 fino a 120 km............... " 340
da oltre 120 fino a 240 km............... " 405
oltre 240 km...................... " 500
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-16