Art. 15

In vigore dal 15 gen 1980
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all', primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 65, da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti: per impianti singoli: fino a 100 scatti trimestrali L. 30 ciascuno da 101 a 200 " " " 55 " da 201 a 500 " " " 65 " per impianti duplex: fino a 150 scatti trimestrali L. 30 ciascuno da 151 a 250 " " " 55 " da 251 a 500 " " " 65 " Per la stessa categoria B di abbonamento gli scatti successivi ai 500 trimestrali sono addebitati a L. 72 ciascuno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-30;667#art-15

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