Titolo II
Art. 7
In vigore dal 12 apr 1980
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite alla regione, per la parte attinente al territorio regionale, tutte le entrate degli enti di cui all', detratta dalle entrate dell'E.N.A.O.L.I. la quota, riferibile al Friuli-Venezia Giulia, della somma di lire 17 miliardi, indicata nel settimo comma dell'art. 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
L'ammontare delle entrate da attribuirsi alla regione, ai sensi del precedente comma, è stabilito con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.
Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, circa la ripartizione del fondo speciale in esso previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-7