Titolo I
Art. 3
In vigore dal 1 dic 1987
Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all' passano alla regione:
a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;
b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell' della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;
c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.
I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, ha disposto (con l'art. 19) che: "Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione "passano alla regione" va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprieta' alla regione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-3