Titolo I
Art. 4
In vigore dal 12 apr 1980
Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.
Ad evitare disparità di trattamento, per l'assegnazione degli alloggi menzionati nel primo comma, lettera b), dell' continueranno ad applicarsi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in applicazione dell' del suo statuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-4