Titolo I

Art. 4

In vigore dal 12 apr 1980
Fino a quando non saranno disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente. Ad evitare disparità di trattamento, per l'assegnazione degli alloggi menzionati nel primo comma, lettera b), dell' continueranno ad applicarsi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi in applicazione dell' del suo statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-4

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Art. 4 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. | Portale Normativo