Titolo I

Art. 2

In vigore dal 12 apr 1980
Si applicano anche per il Friuli-Venezia Giulia le seguenti disposizioni del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641: la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.; le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti la assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-2

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