Titolo I
Art. 5
In vigore dal 12 apr 1980
Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell', è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Può altresì essere posto a disposizione della regione su richiesta della stessa, un'aliquota di personale già organicamente assegnato agli uffici centrali di detti enti o ad altri uffici che operavano nel Friuli-Venezia Giulia, nonché, eventualmente, altro personale di ruolo comunque in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al primo comma.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui ai precedenti commi, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponderà a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.
Mano a mano che, con legge regionale, si provvederà al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali, sarà parimenti provveduto, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.
Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-5