Titolo II

Art. 9

In vigore dal 12 apr 1980
Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-18;839#art-9

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Art. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. | Portale Normativo