Art. 9
Titolo II

Art. 9

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In vigore dal 12 apr 1980
Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 23
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