Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 47
Nomine in ruolo e passaggi di qualifica intervenuti nel periodo di validità del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
In vigore dal 24 ott 1979
Ai dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, abbiano conseguito, mediante concorsi o esami espletati per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio, il passaggio di categoria è conferita, con effetto dalla data del passaggio stesso, la classe di stipendio risultante dall'applicazione dell' del predetto decreto; ove il passaggio di qualifica sia stato conseguito nel periodo fra il 16 giugno 1976 e il 29 dicembre 1978, l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma dell' è incrementato della quota percentuale prevista dal precedente , primo comma.
I dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e il 29 dicembre 1978 sono stati trasferiti, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, da un ruolo ad un altro conservano nella corrispondente qualifica del ruolo in cui sono stati collocati la classe di stipendio fruita nel ruolo di provenienza.
Nei confronti dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1974, nominati in ruolo nel periodo di validità del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma del precedente è rideterminato mediante applicazione, con riferimento alla data di nomina in ruolo, delle disposizioni di cui all' del citato decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-47