Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 42
Aumenti biennali di stipendio
In vigore dal 24 ott 1979
Ai dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati ai sensi degli della legge 20 marzo 1975, n. 70, in servizio alla data del 30 dicembre 1978, competono, dopo il conseguimento della più elevata classe di stipendio della qualifica di appartenenza, aumenti di importo pari al 2,50% della classe medesima, attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe fino ad un massimo di 10 oltre quelli eventualmente spettanti ai sensi dei precedenti , comma terzo, e 40, comma decimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-42