Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 45
Trattamento economico in caso di nomina in ruolo
In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente che consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento.
L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.
Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe.
Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-45