Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 45

Trattamento economico in caso di nomina in ruolo

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente che consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento. L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-45

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Art. 45 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Trattamento economico in caso di nomina in ruolo | Portale Normativo