Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 46

Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza

In vigore dal 24 ott 1979
Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza I trattamenti di previdenza di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono adeguati, ove previsto dai preesistenti ordinamenti, alle nuove retribuzioni attribuibili al 30 dicembre 1978 al personale in servizio con le modalità previste dal precedente . Ai soli fini del trattamento di previdenza spettante alla data del 30 dicembre 1978 lo stipendio annuo tabellare di cui al primo comma del richiamato è rideterminato mediante applicazione, con riferimento al 30 dicembre 1975, delle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ove più favorevoli. I fondi aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per quali sia cessata o non sia stata adeguata la contribuzione possono essere liquidati sulla base del trattamento spettante nell'ipotesi di cessazione dal servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza | Portale Normativo