Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 44

Personale non di ruolo

In vigore dal 24 ott 1979
Al personale non di ruolo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in servizio alla data del 30 dicembre 1978, è attribuita la classe di stipendio risultante dall'applicazione delle norme contenute nell' del presente accordo, con riferimento al personale di ruolo con qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. L'importo di cui al sesto comma del richiamato è determinato tenendo conto dei tempi di permanenza in ciascuna classe di stipendio risultanti dall'applicazione dello , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. La progressione dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma si articola nelle prime quattro classi di stipendio oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutando l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Dopo il conseguimento della quarta classe di stipendio competono aumenti biennali d'importo pari al 2,50% della classe medesima attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe.
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Art. 44 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Personale non di ruolo | Portale Normativo