Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 46
46 / 64Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza
In vigore dal 24 ott 1979
Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza I trattamenti di previdenza di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono adeguati, ove previsto dai preesistenti ordinamenti, alle nuove retribuzioni attribuibili al 30 dicembre 1978 al personale in servizio con le modalità previste dal precedente .
Ai soli fini del trattamento di previdenza spettante alla data del 30 dicembre 1978 lo stipendio annuo tabellare di cui al primo comma del richiamato è rideterminato mediante applicazione, con riferimento al 30 dicembre 1975, delle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ove più favorevoli.
I fondi aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per quali sia cessata o non sia stata adeguata la contribuzione possono essere liquidati sulla base del trattamento spettante nell'ipotesi di cessazione dal servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-46