Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 45
45 / 64Trattamento economico in caso di nomina in ruolo
In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente che consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento.
L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.
Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe.
Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-45