Art. 45 · Trattamento economico in caso di nomina in ruolo
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 45

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Trattamento economico in caso di nomina in ruolo

In vigore dal 24 ott 1979
Il dipendente che consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento. L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-45