Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo V

Art. 37

Collaborazioni esterne

In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti di ricerca, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, si possono avvalere della collaborazione di personale dipendente dalle università, da altri istituti di istruzione superiore e da altre amministrazioni o enti pubblici. Tale personale viene associato allo svolgimento delle attività degli enti mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica a titolo gratuito o retribuito, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le norme per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono adottate dai singoli enti mediante i propri regolamenti organici o comunque mediante deliberazioni da assoggettare alla procedura stabilita dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-37

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Art. 37 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Collaborazioni esterne | Portale Normativo