Art. 37 · Collaborazioni esterne
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo V

Art. 37

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Collaborazioni esterne

In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti di ricerca, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, si possono avvalere della collaborazione di personale dipendente dalle università, da altri istituti di istruzione superiore e da altre amministrazioni o enti pubblici. Tale personale viene associato allo svolgimento delle attività degli enti mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica a titolo gratuito o retribuito, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le norme per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono adottate dai singoli enti mediante i propri regolamenti organici o comunque mediante deliberazioni da assoggettare alla procedura stabilita dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-37