Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo V
Art. 34
Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
In vigore dal 24 ott 1979
Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali o comunitarie, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari. Ove ricorrano motivi di interesse per l'ente, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata continuativa fino a 5 anni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di altri 5 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-34