Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo V

Art. 36

Trasferimenti di ruolo

In vigore dal 24 ott 1979
In rapporto all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione comportanti mutamenti nella organizzazione delle attività e la conseguente necessità di istituire nuovi posti di organico nell'ambito del ruolo tecnico-professionale con corrispondente riduzione della consistenza organica del ruolo amministrativo, il consiglio di amministrazione può disporre, sentita la commissione del personale, il passaggio del personale dalle qualifiche del ruolo amministrativo alle corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-professionale, subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per i nuovi posti da ricoprire, anche a seguito del superamento di appositi corsi di qualificazione professionale indetti dall'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-36

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Art. 36 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Trasferimenti di ruolo | Portale Normativo