Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo V
Art. 36
Trasferimenti di ruolo
In vigore dal 24 ott 1979
In rapporto all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione comportanti mutamenti nella organizzazione delle attività e la conseguente necessità di istituire nuovi posti di organico nell'ambito del ruolo tecnico-professionale con corrispondente riduzione della consistenza organica del ruolo amministrativo, il consiglio di amministrazione può disporre, sentita la commissione del personale, il passaggio del personale dalle qualifiche del ruolo amministrativo alle corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-professionale, subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per i nuovi posti da ricoprire, anche a seguito del superamento di appositi corsi di qualificazione professionale indetti dall'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-36