Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 52

Definizione della posizione del personale operaio

In vigore dal 24 ott 1979
Il personale utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre 1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore tecnico; secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978. I pregressi servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente comma sono riconosciuti nella misura del 60% ai fini della determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per intero a tutti gli altri effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 52 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Definizione della posizione del personale operaio | Portale Normativo