Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 52
Definizione della posizione del personale operaio
In vigore dal 24 ott 1979
Il personale utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre 1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore tecnico; secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978.
I pregressi servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente comma sono riconosciuti nella misura del 60% ai fini della determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per intero a tutti gli altri effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-52