Art. 52 · Definizione della posizione del personale operaio
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 52

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Definizione della posizione del personale operaio

In vigore dal 24 ott 1979
Il personale utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre 1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore tecnico; secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978. I pregressi servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente comma sono riconosciuti nella misura del 60% ai fini della determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per intero a tutti gli altri effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-52