Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 56

Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validità dell'accordo

In vigore dal 24 ott 1979
Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validità del presente accordo e riassunto ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed economico previste nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianità maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.
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Art. 56 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validità dell'accordo | Portale Normativo