Art. 56 · Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validità dell'accordo
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 56

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Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validità dell'accordo

In vigore dal 24 ott 1979
Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validità del presente accordo e riassunto ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed economico previste nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianità maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-56