Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 59

Benefici di natura assistenziale e sociale

In vigore dal 24 ott 1979
Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: 1) sussidi; 2) borse di studio; 3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 4) prestiti; 5) mutui edilizi. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti. È fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-59

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Art. 59 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Benefici di natura assistenziale e sociale | Portale Normativo