Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 62

Dirigenti sindacali

In vigore dal 24 ott 1979
L'ente, qualora intenda disporre il trasferimento di un dirigente sindacale ad altra unità funzionale, è tenuto a comunicare per iscritto - in conformità all', terzo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 - i motivi del provvedimento proposto alla competente organizzazione sindacale. La predetta organizzazione notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il proprio nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione. In mancanza di riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei termini suindicati l'ente ha facoltà di disporre il trasferimento. Agli effetti del presente articolo non si considera trasferimento l'assegnazione ad altra provincia a seguito di promozione o di passaggio di qualifica nonché ad altra unità operativa nell'ambito della stessa provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-62

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Art. 62 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Dirigenti sindacali | Portale Normativo