Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 13

Mansionario e livelli differenziati di professionalità

In vigore dal 24 ott 1979
Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo. Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalità, agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20% della dotazione organica del personale dell'ente Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-13

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Art. 13 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Mansionario e livelli differenziati di professionalità | Portale Normativo