Art. 13 · Mansionario e livelli differenziati di professionalità
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo III

Art. 13

13 / 64

Mansionario e livelli differenziati di professionalità

In vigore dal 24 ott 1979
Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo. Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalità, agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20% della dotazione organica del personale dell'ente Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-13