Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo III
Art. 12
Rapporti di lavoro a tempo definito.
In vigore dal 24 feb 1980
Per specifici, settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.
Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennitàintegrativa speciale e delle altre, competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.
Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.
Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui, sopra e compatibile con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell' della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro.
L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-12