Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 7

Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale

In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalità non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall', penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70. — Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale | Portale Normativo